Sovra-indebitamento: anche il fallito vi può accedere.

 

Il tribunale di Torino con decreto del 13.04.2021 ha ritenuto ammissibile una proposta di accordo di composizione della crisi ex art. 7 e ss. L. 3/12, depositata da un debitore dichiarato fallito in quanto socio illimitatamente responsabile di una società di persone, già precedentemente dichiarata fallita.

A seguito della chiusura della procedura fallimentare, il socio non esdebitato è ammesso al beneficio dell’accesso alle procedure di cui alla L. 3/2012 in quanto non più soggetto, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a), a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012. Nel caso di specie, il citato decreto, nel valutare, in sede di omologa, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012 ha preliminarmente ricordato come, in ordine al requisito di cui all’art. 7 comma 2 lett. a), la legge cit. testualmente preveda che la proposta di accordo non è ammissibile allorquando il debitore “sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo”. Prendendo le mosse dalle circostanze fattuali, il debitore ricorrente è stato dichiarato fallito nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile di una determinata società in nome collettivo dichiarata fallita e, in esito alla chiusura della procedura fallimentare esperita, il Tribunale competente ha ritenuto di dover rigettare l’istanza di esdebitazione del debitore stesso, per mancato soddisfacimento dei creditori concorsuali. Ebbene, il decreto del Tribunale di Torino, che ammette l’accesso alla L.3/12 nella forma dell’accordo di composizione della crisi, ha osservato che: “…le circostanze enunciate non appaiono ostative all’ammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012, in quanto, a seguito della chiusura del fallimento, la società è stata cancellata e, in assenza di una ripresa di attività, non sussiste alcun ostacolo soggettivo all’accesso alle procedure di sovraindebitamento …”. Si è, in particolare, evidenziato, nelle motivazioni del provvedimento in esame, che, nella fattispecie, il debitore ricorrente: “… è stato soggetto a fallimento e la relativa procedura si è chiusa, inoltre è decorso il termine stabilito dall’art. 121 L.F. così che non sarebbe neppure in ipotesi possibile la riapertura del fallimento”. Talché, si è concluso per la sussistenza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 7 comma 2 lett. a) della L. 3/2012, non essendo, il debitore ricorrente, più soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012. Con interpretazione autorevole ed innovativa, il citato decreto ha avuto il pregio – e a quanto si consta, per la prima volta nel panorama giurisprudenziale – di annoverare, all’interno della vasta platea di soggetti destinatari delle procedure di cui alla L. 3/2012, anche i debitori che, vuoi perché imprenditori individuali sopra soglia, vuoi perché soci illimitatamente responsabili di società, siano stati dichiarati falliti, direttamente o per estensione, e poi, una volta definita la procedura fallimentare, non siano stati esdebitati. Una soluzione interpretativa, questa, che si saluta con favore e che si pone in linea con gli alti e preziosi scopi perseguiti dalla L. 3/2012: garantire ad un soggetto schiacciato dal peso dei debiti di ottenere una seconda chance, mediante il meccanismo esdebitatorio, così reimmettendosi a pieno regime nel circuito economico e produttivo.

 

 

 

Fonte: https://www.lalentesulfisco.it/abc-news/il-fallito-non-esdebitato-puo-accedere-alle-procedure-di-sovraindebitamento

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